I consulenti indipendenti possono prestare servizio fuori sede

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foto: autor Antonello Tanteri, Flickr, creative commons

Un passo avanti è stato fatto per il recepimento in Italia della Direttiva di MiFID II. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 agosto il decreto legislativo numero 129 del 3 agosto 2017 approvato dal governo lo scorso 28 luglio. È passato, infatti, l'articolo 30 bis secondo cui “i consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’Albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’Albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi”.

Si pone fine così al dibattito delle ultime settimane sull'offerta fuori sede e che aveva divido il mondo della consulenza. Soddisfazione è stata espressa da Luca Mainò, cofondatore e direttore commerciale di Consultique SpA, secondo cui "l’articolo 30 bis è il risultato di un’attenta considerazione da parte del legislatore delle istanze rappresentate da Nafop. 

Il decreto è in vigore da sabato 26 agosto ma le disposizioni del decreto legislativo 98/1998 modificate dal nuovo decreto si applicano dal 3 gennaio 2018, come stabilito in sede Ue.