Un aggravio impositivo in vista per la previdenza complementare

Il maxiemendamento del Governo al c.d. Decreto Irpef, attualmente in corso di conversione, allo scopo di sterilizzare l’aumento dell’aliquota di tassazione sulle rendite finanziarie per le Casse di previdenza dei professionisti, aumenta di mezzo punto percentuale la tassazione dei fondi pensione appartenenti al secondo pilastro.

Il Decreto Legge n. 66/2014 - Il Decreto Legge n. 66, approvato il 24 aprile u.s. (c.d. “Decreto Irpef”) e attualmente in corso di conversione, dispone, tra le altre misure, un taglio di 10 punti percentuali dell’IRAP dovuta dalle imprese. Questa riduzione di imposta è finanziata con un aumento, a far data dal 1° luglio 2014, dell’aliquota di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi (di cui agli artt. 44 e 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR), dall’attuale 20% al 26%.

A fronte di questo intervento di carattere generale, il testo del D.L. 66/2014 prevede apposite esclusioni dall’aggravio impositivo per: (1) i titoli e le obbligazioni dello Stato e i c.c. titoli di risparmio per l’economia meridionale; e per (2) le forme di previdenza complementare (i fondi pensione); nessuna esclusione specifica è, invece, prevista per le Casse di previdenza professionale.

Penalizzazione fiscale

Le criticità per le Casse di previdenza professionale - già all’indomani dall’approvazione del decreto legge, l’ampiezza della seconda esclusione aveva destato delle perplessità poiché si evidenziava una reiterata penalizzazione fiscale per il risparmio previdenziale (obbligatorio) dei professionisti (già gravato dall’aumento delle aliquote di tassazione introdotto dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 da cui anche allora – era stata esclusa la previdenza complementare). Si rilevava, in particolare, il rischio di un effetto depressivo sui bilanci delle Casse di previdenza professionale e, conseguentemente, sull’adeguatezza delle prestazioni previdenziali per gli iscritti.

Il correttivo del Governo - nel corso dei lavori per la conversione in legge del D.L. 66/2014, ha fatto proprie le proposte emendative emerse in sede di discussione nelle aule del Senato, inserendole nel maxiemendamento sul quale ha chiesto ed ottenuto la fiducia il 5 giugno .

Invero, tra le varie soluzioni percorribili, quella adottata nel maxiemendamento non brilla per semplicità e linearità e va probabilmente letta come soluzione intermedia verso una annunciata ed auspicata revisione globale del regime di tassazione delle Casse di previdenza dei professionisti; nel dettaglio, il nuovo comma 6-bis, aggiunto al testo originario dell’art. 4 del D.L. 66/2014, interviene a correggere l’aggravio impositivo che interesserà le Casse di previdenza professionali a decorrere dal 1° luglio 2014, riconoscendo in loro favore un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive calcolate con aliquota del 26% e l’ammontare delle ritenute ed imposte calcolate con l’aliquota del 20% attualmente vigente. Il credito di imposta andrà indicato sulla dichiarazione dei redditi delle Casse per il 2014 e potrà essere utilizzato esclusivamente dal 1° gennaio 2015 e solo nella forma della compensazione.

La copertura finanziaria e l’intervento sui fondi pensione, secondo i dati ufficiali diffusi dalla COVIP, l’aumento dell’aliquota di tassazione dal 20% al 26% avrebbe comportato per le Casse un esborso complessivo pari a circa 20 milioni di euro per il secondo semestre 2014; l’adozione del descritto correttivo ha, pertanto, imposto la necessità di reperire una nuova copertura finanziaria che è stata individuata in un ritocco dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie delle forme di previdenza complementare, aliquota che passa, per l’intero anno 2014, dall’11 all’11,5%. 

Il Governo ha giustificato questa scelta con l’esigenza di trovare una copertura finanziaria alla sterilizzazione degli effetti dell’aumento di aliquota, nell’ambito dello stesso settore economico: occorre, tuttavia, nel pianificare futuri interventi normativi, adottare il metro della coerenza e non adottare misure che rischino di annullare quel vantaggio competitivo che il risparmio previdenziale realizzato attraverso l’investimento nei fondi pensione ha rispetto ad altre forme di risparmio, in ragione delle proprie finalità socialmente rilevanti e per questo considerate meritevoli di particolare tutela da parte del nostro ordinamento.