ESMA chiarisce sulla riscossione delle commissioni di performance

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Foto concessa (ESMA)

Il regolatore europeo ESMA ha recentemente chiarito diversi dubbi sulla riscossione delle commissioni di performance. L'ultimo aggiornamento del documento per l'applicazione della normativa MiFID II contiene proprio due dubbi su questo punto. Il documento Q&A sulla direttiva UCITS è accessibile qui.

COMMISSIONE DI PERFORMANCE CON GESTORI DELEGATI

Uno dei dubbi sollevati è nel caso in cui il professionista abbia delegato la gestione a diversi manager. Cioè nel caso di un fondo con più gestori. Sarebbe consentito pagare una commissione di performance ai delegati che hanno sovraperformato durante il periodo di riferimento della performance, nonostante una sottoperformance complessiva del fondo durante lo stesso periodo di riferimento della performance? Secondo l'interpretazione dell'autorità europea no.

Secondo il paragrafo 37 della direttiva, le commissioni per i risultati superiori all'indice:

  • Deve essere corrisposto solo quando si è ottenuto un rendimento positivo durante il periodo di riferimento di tale rendimento.
  • Potrebbe essere pagato nel caso in cui il fondo abbia sovraperformato il benchmark, ma sottoperformando.

Quanto precede si applica anche in caso di delega da parte della società di gestione autorizzata a diversi gestori patrimoniali delegati. In caso di sottoperformance complessiva di un fondo, le commissioni di performance non dovrebbero essere pagate ai gestori di portafoglio delegati che l'hanno battuto. In altre parole, a meno che l'intero fondo stesso non abbia sovraperformato il suo indice o generato un rendimento positivo, gli amministranti non saranno in grado di ricevere la commissione di performance, indipendentemente da quanto il loro segmento di portafoglio abbia sovraperformato il benchmark.

COMMISSIONE DI PERFORMANCE CON UNA NUOVA ASSET CLASS

Un'altra questione che si pone è con la cristallizzazione delle commissioni di performance in caso di creazione di un nuovo OICVM/comparto/classe di azioni nel corso dell'anno. In caso di creazione di un nuovo comparto o classe di azioni di un OICVM nel corso del suo esercizio finanziario o in caso di creazione di un nuovo OICVM, le commissioni di performance possono cristallizzarsi dopo meno di 12 mesi dalla data in cui è stato creato? Di nuovo, la risposta è negativa. Come spiega l'ESMA, le eventuali commissioni di performance devono essere pagate dopo almeno 12 mesi dalla creazione di un nuovo OICVM/comparto/classe di azioni. Infatti, il paragrafo 35 della direttiva stabilisce che la data di cristallizzazione deve essere la stessa per tutte le classi di azioni di un fondo che addebita una commissione di performance.