ESMA, la guida europea per contrastare il greenwashing nei fondi di investimento

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Towfiqu Barbhuiya, Unsplash

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha redatto una relazione di vigilanza per garantire la convergenza nell'Unione europea (UE) sulla supervisione dei fondi di investimento con caratteristiche di sostenibilità e nella lotta contro il greenwashing. L'obiettivo è quello di stabilire criteri di vigilanza comuni per le autorità nazionali competenti al fine di supervisionare efficacemente i fondi di investimento con caratteristiche di sostenibilità.

La relazione dell'ESMA si sofferma su due aspetti:

  • Linee guida per la supervisione nella documentazione e nel materiale di marketing dei fondi, nonché principi guida sull'uso di termini legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi;
  • Orientamenti per una vigilanza convergente sull'integrazione dei rischi di sostenibilità da parte dei gestori di fondi di investimento alternativi e di OICVM.

Verificare la coerenza nelle comunicazioni

Nella relazione, l'ESMA elabora e fornisce dettagli per i gestori di fondi e per le autorità di regolamentazione nazionali sui punti esatti su cui vale la pena concentrarsi.

Ad esempio, fornisce consigli su come verificare la coerenza delle informazioni nella documentazione del fondo e nel materiale di marketing. Secondo il regolatore, le autorità nazionali dovrebbero soffermarsi sulla coerenza della comunicazione. "È necessario verificare innanzitutto l'accuratezza delle informazioni contenute in ogni documento", spiegano. In secondo luogo, il materiale di marketing può essere esaminato per verificarne la coerenza rispetto alle informazioni sulla sostenibilità contenute nella documentazione del fondo. Per valutare questa coerenza, l'ESMA raccomanda di considerare una serie di elementi:

  • Il modo in cui vengono presentate le informazioni sulla sostenibilità;
  • Il nome del fondo;
  • L'obiettivo e la politica di investimento;
  • La strategia di investimento.

Cosa si intende per informazioni chiare e non fuorvianti?

Un altro importante punto di controllo da parte dei regolatori è quello di verificare che le informazioni fornite siano divulgate in modo accessibile, chiaro, corretto e non fuorviante.

Anche in questo caso l'ESMA indica punti specifici. In primo luogo, le informazioni sulla sostenibilità non dovrebbero includere un linguaggio ripetitivo con complesse clausole legali, né un gergo tecnico che potrebbe essere di difficile comprensione per l'investitore medio. Uno dei segnali d'allarme per i supervisori potrebbe essere l'uso ripetuto della stessa o di una simile formula standard in fondi diversi.

In secondo luogo, l'uso di riferimenti incrociati e collegamenti ipertestuali dovrebbe essere limitato a quelli richiesti dalla sezione "Dove si può applicare la metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice designato?" e "Dove si possono trovare online ulteriori informazioni specifiche sul prodotto?" negli allegati II e III del Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

In terzo luogo, l'informativa sulla sostenibilità dovrebbe essere fatta in modo da garantire che gli investitori non debbano cercare da soli le informazioni pertinenti, o che queste siano camuffate o nascoste nell'ampio ventaglio di informazioni generali fornite. I link ad altre informazioni devono rimandare al luogo esatto in cui si trovano le informazioni in questione. Tutti i collegamenti ipertestuali devono essere mantenuti nel tempo per garantire che gli investitori non trovino collegamenti interrotti in cui le informazioni non sono più disponibili.

E infine, la documentazione dovrà sì riportare l'articolo SFDR sotto il quale il fondo è classificato, ma non questa non dovrà essere presentata in modo da far sembrare agli investitori che si tratti di un mero timbro.

Nomenclatura sotto esame

L'autorità di regolamentazione europea sta inoltre diventando severa anche nei riguardi della nomenclatura dei fondi. Secondo l'ESMA, il nome non deve essere fuorviante. Inoltre, insiste sul fatto che l'uso di termini come "ESG", "verde", "sostenibile", "impatto" deve essere utilizzato solo quando riflette in modo equo e coerente la politica di investimento. In effetti, l'autorità europea esorta le autorità nazionali a mettere in discussione l'uso di tali termini se ritengono che possano indurre in errore gli investitori.

Sebbene attualmente sia possibile che un fondo ex articolo 8 abbia la parola "sostenibile" o "sostenibilità" nel suo nome, l'ESMA ritiene che, per evitare confusione, questi aggettivi dovrebbero essere limitati ai fondi ex articolo 9, ex articolo 8 che investono parzialmente in attività economiche che contribuiscono a obiettivi ambientali o sociali e ai fondi ex articolo 5 Taxonomy Regulation (TR).

La relazione include inoltre alcuni esempi in cui, secondo l'ESMA, l'uso di questi termini sia inappropriato. Un caso: un fondo indicizzato che applica una politica di esclusione soltanto su un ridotto numero di titoli, o in cui le partecipazioni non sono sostanzialmente diverse da un indice simile non ESG, non dovrebbe riportare diciture come ESG o sostenibile nel suo nome.