Con comunicazione del 22 dicembre 2014 e in attuazione di due Opinion ESMA emanate sull’argomento nei mesi di febbraio e marzo 2014, la Consob ha formulato specifiche raccomandazioni per la distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.
Nella consapevolezza che i soli obblighi di trasparenza MiFID possono avere effetti limitati nel mitigare le asimmetrie informative tra intermediari e clienti e anticipando alcuni aspetti che troveranno compiuta disciplina con la MiFID II, la Consob ha chiesto agli intermediari di adottare - entro il 30 giugno 2015 - misure di natura procedurale finalizzate ad innalzare il livello di tutela per i clienti retail, in relazione alla sempre più frequente offerta a tale tipologia di clientela di prodotti finanziari complessi, in precedenza appannaggio dei soli clienti professionali.
Le misure raccomandate dall’Autorità di vigilanza si sostanziano, in termini generali, nel dovere dell’intermediario di effettuare una due diligence su tutti i prodotti complessi che lo stesso intende inserire nella propria gamma d’offerta al fine di individuare prodotti coerenti con il proprio target di clientela e per escludere quelli strutturalmente non adatti alla distribuzione al dettaglio, con l’avvertenza che, ove emerga che un prodotto non sia idoneo a soddisfare gli interessi dei clienti retail o si caratterizzi per carenze informative, l’intermediario deve astenersi dal consigliare o distribuire tale prodotto a siffatta categoria di clienti.
È raccomandato, inoltre, che gli accordi tra produttori e distributori siano strutturati - in termini di remunerazione per il distributore - in modo tale da non incrementare il rischio di conflitto di interessi (quale, ad esempio, quello derivante dai casi in cui al distributore siano riconosciuta una remunerazione più favorevole per la distribuzione di prodotti finanziari complessi rispetto alla distribuzione di altre tipologie di prodotti).
Le applicazioni
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la Comunicazione - con specifico riferimento al settore del risparmio gestito - ha certamente un impatto per gli intermediari distributori di OICR, vale a dire i prestatori di servizi di investimento - esecutivi o meno (collocamento, esecuzione ordini, consulenza, gestione di portafogli…) - aventi ad oggetto OICR che possano considerarsi complessi: in tale prospettiva, si applica anche alle SGR che prestano servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza, raccolta ordini) o che commercializzano OICR propri o di terzi; al contrario, le raccomandazioni non sono rivolte alle SGR nella mera prestazione del servizio di gestione collettiva.
Per quanto concerne l’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni, la Consob ha fornito, in allegato alla Comunicazione, un "elenco di prodotti finanziari a complessità molto elevata” (peraltro, da non considerarsi esaustivo). Le prime cinque categorie di prodotti dell’elenco sono considerate dalla Vigilanza come “normalmente non adatte alla clientela al dettaglio”, in ragione della ritenuta complessità della struttura finanziaria e opacità dell’effettivo rischio sottostante: tali prodotti possono essere distribuiti ai clienti al dettaglio soltanto a condizione che sia prestata un’attenzione rafforzata e siano adottati specifici presidi (indicati al par. 4.2.3 della Comunicazione e che si aggiungono alle misure più generali previste per la distribuzione di prodotti complessi al par. 4.2.2).
Vale notare che tra tali categorie di prodotti non rientrano gli OICR, che risultano invece ricompresi nelle altre categorie di prodotti finanziari di cui all’elenco (che possono essere distribuiti a clienti retail nel rispetto delle misure indicate al par. 4.2.2 della comunicazione); si tratta in particolare:
- degli OICR che prevedono pay-off legati a indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF: considerato che, la normativa italiana ha recepito gli orientamenti ESMA, si può ritenere che gli OICVM di diritto italiano non rientrino in questa categoria di prodotti complessi;
- dei FIA soggetti alle previsioni della Direttiva 2011/61/UE;
- degli OICVM con leva maggiore di 1: in proposito la Consob nelle Q&A del 23 giugno 2015 ha chiarito che per prodotti a leva devono intendersi quelli che adottano meccanismi idonei a determinare un’esposizione superiore al capitale investito e, con riferimento agli OICVM, quelli che - in quanto collegati a benchmark (indici) a leva - possono determinare tale esposizione, restando esclusi da tale categoria i fondi che fanno ricorso alla leva esclusivamente per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte o per efficiente gestione di portafoglio che non comporti l’esposizione a rischi ulteriori che possono alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo, quale indicato ex ante nel regolamento di gestione e/o nella documentazione d’offerta (in tale contesto, sembra quindi ammissibile anche l’utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento a condizione che tale utilizzo non alteri il profilo di rischio-rendimento predeterminato dell’OICVM).
È nella generale responsabilità dell’intermediario distributore procedere al corretto censimento delle effettive caratteristiche dei prodotti offerti, basandosi sugli elementi tratti dai documenti d’offerta (prospetto e KIID) ed eventualmente sul confronto diretto con il produttore.