DDL Capitali, le principali novità per gli operatori del risparmio gestito

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Mike Meyers (Unsplash)

Favorire la competitività nel mercato dei capitali e l’accesso delle società al mercato stesso. È l’obiettivo centrale del Disegno di Legge noto come DDL Capitali (Legge 5 marzo 2024, n. 21), approvato il 27 febbraio 2024 dal Senato (dopo essere stato modificato e approvato dalla Camera il 7 febbraio 2024) e in vigore da ieri, 27 marzo. Il disegno di legge reca “interventi a sostegno della competitività dei capitali con misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari”.

I principali elementi rimandano appunto alla necessità di favorire l’accesso alle imprese al mercato dei capitali (il punto è stato approfondito anche sulla rivista FundsPeople n. 81 di febbraio) e della riforma delle norme sul mercato nel TUF, tramite una delega al Governo. Tra i provvedimenti contenuti nei 27 articoli del DDL anche l’introduzione dell’educazione finanziaria nei programmi scolastici (art. 25), intesa come “educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa”. Il tema che coinvolgerà il ministero dell’Istruzione e del Merito, d’intesa con Banca d’Italia e Consob, è stato sottolineato in un recente convegno dallo stesso direttore generale  Consob, Luca Filippa, che in quella sede ha ricordato l’importanza della “formazione degli insegnanti, con format differenziati e iniziative sul territorio che cercano approcci diversi”.

Le casse diventano investitori qualificati

Il settore del risparmio gestito è coinvolto su più fronti dal nuovo DDL. FundsPeople ha voluto approfondire due temi toccati dai legislatori, quello previdenziale e quello relativo alla disciplina delle Sicaf. Nel primo caso, Mefop nel suo sito richiama alcune misure riguardanti l’attività dei fondi pensione e delle casse di previdenza e, in primo luogo, sottolinea come “le casse diventano investitori qualificati come i fondi pensione (art. 15)”. I fondi pensione, d’altronde, “sono già investitori qualificati per legge e per effetto della normativa comunitaria, Iorp e Iorp 2”, afferma Paolo Pellegrini, vice direttore generale Mefop raggiunto da FundsPeople. Le casse, continua, “sono difficilmente inquadrabili nella normativa comunitaria, e con questa disposizione si va a sanare una sorta di ‘anomalia’ dal momento che questi enti non erano contemplati in sede europea, pur essendo strutture che nascono prima dei fondi pensione e hanno la possibilità di fare investimenti diretti (cosa che i fondi, ad esempio, fanno in modo molto più limitato)”. Da un punto di vista della qualificazione il DDL, “sana una lacuna del nostro legislatore, ma all’atto pratico gli effetti non sussistono in quanto le casse sono già strutturate per gestire investimenti complessi”. A questo si somma poi la delega al Governo “per una complessiva razionalizzazione e coordinamento del DLgs 252/05 con il testo unico della finanza e il testo unico bancario (art. 19, comma 2 lettera. l)”.

Novità in termini di regolazione delle Sicaf

Valerio Lemma, of counsel dello studio legale Dentons e docente ordinario di diritto dell'economia presso l'università Guglielmo Marconi di Roma, fa il punto invece sulle “importanti novità che migliorano la regolazione delle Sicaf”. Sul piano organizzativo, afferma, “l’introduzione della definizione di ‘Sicaf in gestione esterna’ segna una netta distinzione tra le formule che prevedono la gestione diretta del proprio patrimonio e quelle che designano un gestore esterno”. Lemma riporta come “nel caso di Sicaf eterogestite riservate a investitori professionali, la costituzione della società non è soggetta alla autorizzazione della Banca d’Italia, con un’evidente riduzione di tempi e costi transattivi e, in assenza di riserva, è previsto un mero vaglio preventivo sullo statuto redatto dai promotori”. In altri termini, secondo l’esperto “si circoscrive l’ambito di applicazione della disciplina previgente alle sole Sicaf autogestite, in quanto esse conservano poteri e responsabilità di gestione che richiedono un intervento pubblico di controllo in relazione alla rilevanza degli interessi che fanno capo all’organizzazione aziendale della società in parola”.

Lemma indica poi che il legislatore è anche interessato a chiarire che la Sicaf autogestita “deve essere dotata di un suo patrimonio generale, posto a presidio dei rischi in cui la medesima può esser chiamata a rispondere da azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa”. Da qui deriva un’integrazione della normativa speciale “che chiarisce come il patrimonio di un comparto non sia aggredibile da azioni che appaiono riconducibili a unitarietà nel riferimento all’assenza di un collegamento delle stesse con le attività e i rischi che fanno capo alla politica di investimento del comparto stesso”.